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Legge 27/12/2002 n. 2892. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla Legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione. 3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero. Art. 87 (Banconote e monete) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della Legge 7 aprile 1997, n. 96, è inserito il seguente: "1. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". 3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2. 4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvederà alla conversione in euro, utilizzando le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della Legge 26 novembre 1993, n. 483. 5. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Art. 88 (Disposizioni concernenti i consorzi agrari) 1. All'articolo 4 della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma". 2. All'articolo 5 della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente Legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile". Art. 89 (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet) 1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. 2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre 2002. 3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno. 4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 5 marzo 2001, n. 57. 5. Con Decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo. 6. Con Decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. 7. Fino all'emanazione del Decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al Decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002. Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) 1. Le disposizioni della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di na- b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro". 4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". 7. All'articolo 13-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche". 8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400" b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) è abrogata. 10. All'articolo 17, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse. 11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche". 12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
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